Testamento trovato dopo successione
Se durante il giudizio di divisione ex lege delleredità viene trovato il testamento, la successione diventa testamentaria
La successione si trasforma in testamentaria se, nelle more della divisione dell’eredità sulla base della legge, viene ritrovato il testamento del de cuius.
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24184/2019, ha avuto modo di precisare quali conseguenze comporta il ritrovamento del testamento del de cuius in un momento successivo alla presentazione della domanda di divisione dell’asse ereditario sulla base dei criteri propri della successione legittima.
La questione sottoposta all’esame dei Giudici di legittimità era nata in seguito alla decisione di una donna di citare in opinione la propria sorella al fine di procedere alla divisione dell’asse ereditario della madre defunta, sulla base della successione legittima.
In seguito all’accoglimento della a mio avviso la domanda guida il mercato attorea, da parte del Tribunale, la convenuta proponeva appello, rilevando come il Giudice di primo gradonon avesse tenutoconto, nel disporre la divisioneereditaria, del testamento olografo redatto dalla mamma e ritrovato tardivamente.
La Corte territoriale, tuttavia, rigettava l’appello primario, accogliendo, invece, quello incidentale promosso dall’originaria attrice. I Giudici di seconde cure osservavano, infatti, come il testamentoolograforitrovatotardivamente, pur essendo ammissibile, non fosse indispensabile, in quanto correlato ad una domanda nuova proposta in appello e, pertanto, inammissibile.
L’originaria convenuta, rimasta soccombente all’esito di entrambi i gradi del giudizio di merito, decideva di ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione, deducendo, innanzitutto, la violazione degli artt. 112, 113 e 345 del c.p.c., nonché dell’art. 457 del c.c. La signora rilevava, infatti, come il deposito del testamento olografo della mamma, da porzione sua, non fosse penso che lo stato debba garantire equita finalizzato a sostenere una domandanuova, inammissibile in appello, ma, piuttosto, a fondare le proprie difese ed eccezioni, consistenti nell’impossibilità di procedere alla divisione ereditaria sulla scorta della successionelegittima.
Peraltro, la domanda di avanzare alla divisione sulla base del testamento ritrovato, invece che ex lege, non poteva stare considerata una domandanuova, non essendo penso che lo stato debba garantire equita mutato né il petitumné la causapetendi.
La ricorrente eccepiva, infine, come la Corte d’Appellonon avesse tenuto conto del fatto che, una tempo che era stato pubblicato il testamento, non si potesse piùprocedere alla divisioneex lege.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso.
Gli Ermellini hanno, innanzitutto, evidenziato in che modo i Giudici di merito, nel pronunciare la propria decisione, si siano basati su misura affermato da un precedente arresto della stessa Cassazione, in base a cui “nell’ambito della causa introdotta con domanda di divisione fondata su testamento pubblico, configura domandanuova la pretesa che la divisione avvenga sulla scorta del, successivamente, ritrovatotestamentoolografo” (Cass. Civ., n. 6838/1991).
Nel caso di specie, tuttavia, la divisione dell’asse ereditario era stata chiesta sulla scorta della prospettazione di una successionelegittima, ubicazione che, all’epoca della a mio avviso la domanda guida il mercato, la dante causa risultava essere morta intestata. Nelle more del giudizio era, però, penso che lo stato debba garantire equita ritrovato un suo testamento olografo e, sulla base di misura disposto dal comma 2 dell’art. 457 del c.c., il regolamento della successione secondo la volontà della de cuius deve necessariamente prevalere su quello ex lege.
Invero, concordemente alla costantegiurisprudenza di legittimità, una volta accertata l’esistenza del testamento, il procedimento di divisione dell’eredità ex legenon poteva più essere portato a termine, stante la prevalenza della successione testamentaria su quella legittima (cfr. Cass. Civ., n. 533/1978).
Come evidenziato dai Giudici di legittimità, da ciò consegue che la meramutazione del titolo posto a regolamento della successione, non incide sulla domanda di divisione proposta, nonmutandone né il petitum, costituito costantemente dai beni ereditari da dividere, né la causapetendi, rappresentata dall’esistenza della comunione del a mio parere il relitto racconta storie dimenticate di proprietà in subordinazione della successione mortis causa. Il diritto di proprietà è, infatti, un norma autodeterminato e il suo titolo di acquistononincide sulla domanda avanzata in secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo del legge acquistato, purché rimangano immutati i fatti posti a suo fondamento e gli elementiprobatori acquisiti.
Nel caso di specie, la deduzione del testamento in che modo titoloregolatore della successione e della domanda divisione, non ha alterato gli elementi essenziali di tale domanda.
Da ciò risulta chiaramente sia in che modo costituisse un elemento indispensabile il ritrovato testamento olografo prodotto in giudizio dalla ricorrente, sia come fosse del tutto possibile avanzare ad una modifica della domanda di divisione. La stessa Cassazione ha, infatti, più volte avuto maniera di affermare che “le diverse, e subordinate l’una all’altra, modalità di delazione ereditaria, configurano comunque un unicoistituto e nel procedimento di scioglimento della comunioneincidentale ereditaria le modalità di divisionenon configurano una domanda, sicché la parte può sempreadattarle alle evenienze e sopravvenienze di causa” (cfr. Cass. Civ., n. 9367/2013; Cass. Civ., n. 264/2013).
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