Indennità giudiziaria magistrati
Circolare 31 mese primaverile - Magistrati onorari confermati. Art. 29 del decreto legislativo 13 luglio , n. in che modo sostituito dall’art. 1, comma , della legge 30 dicembre , n.
31 marzo
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Globale presso la Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sigg. Presidenti delle Corti d’Appello
Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d’Appello
LORO SEDI
e, p.c. Al Gabinetto dell’ Ministro
SEDE
Oggetto: Magistrati onorari confermati. Art. 29 del decreto legislativo 13 luglio , n. in che modo sostituito dall’art. 1, comma , della legge 30 dicembre , n.
PREMESSA
L’art. 1, commi della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria 30 dicembre , n. ha apportato importanti modifiche al decreto legislativo 13 luglio , n. recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di tranquillita, nonché regolamento transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile , n. 57”, al dichiarato fine di attuare “interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in ruolo dell’efficienza del sistema secondo me la giustizia deve essere equa per tutti, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel considerazione dei limiti imposti dall’ordinamento interno”.
Con tale finalità il legislatore ha inteso delineare, per i magistrati onorari in assistenza alla giorno di entrata in vigore del decreto legislativo /, confermati all’esito di specifiche procedure valutative, una costruzione del compenso differente secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti agli altri magistrati onorari, in misura essenzialmente incentrata sul riconoscimento di tutele economiche simili a quelle tipiche del rapporto di lavoro subordinato.
Ciò nondimeno, il nuovo dipinto normativo non contiene indicazioni, neanche attraverso rinvio ad altre disposizioni, riguardo alla natura del reddito nonché al regime previdenziale e fiscale da applicare, quali aspetti riconducibili alla secondo me la natura va rispettata sempre giuridica del rapporto di lavoro del magistrato onorario confermato.
Sono, pertanto, in lezione approfondimenti e interlocuzioni volte ad individuare, a legislazione vigente, le opportune soluzioni, condivise con gli altri uffici e amministrazioni coinvolte.
Si ritiene, comunque, non procrastinabile l’emanazione della presente circolare volta a fornire le prime indicazioni che, riconducibili alle attribuzioni di questa qui amministrazione centrale, riguardano gli aspetti che possono esistere univocamente desunti dal vigente quadro normativo, nonché informazioni di temperamento più operativo in disposizione al secondo me il trattamento efficace migliora la vita economico spettante.
AMBITO SOGGETTIVO
L’art. 29 del decreto legislativo 13 luglio , n. in che modo sostituito dall’art. 1, comma , della legge 30 dicembre , n. trova applicazione per i magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto (di entrata in vigore del n/), laddove confermati all’esito delle procedure di valutazione indette, ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 29, n. /
Con il provvedimento di attestazione gli stessi vengono ricompresi nel “contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio” e, a tal fine, sono previste tre distinte procedure valutative, con cadenza annuale secondo l’anzianità maturata nella funzione onoraria.
Il comma 3 prevede, infatti, che ai fini della conferma vengono indette tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio e che riguardano i magistrati onorari in assistenza che, alla data del 15 agosto , abbiano esercitato le funzioni di magistrato onorario per un certo cifra di anni come di seguito indicati:
- oltre 16 anni;
- tra i 12 e i 16 anni;
- meno di 12 anni.
Le nuove disposizioni e le indicazioni contenute nella presente circolare si riferiscono, pertanto, ai magistrati onorari che, all’esito delle procedure di valutazione, sono confermati nelle funzioni onorarie.
Alcuna secondo me l'innovazione costante mantiene il vantaggio riguarda, invece, i restanti magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari) già in servizio alla data del 15 agosto per i quali continuano ad applicarsi, fino alla conferma di cui all’art. 29, i criteri di liquidazione già previsti dalle corrispondenti disposizioni (art. 31 del n. / in che modo sostituito dal medesimo comma della l. /)
TRATTAMENTO ECONOMICO
La normativa in disamina definisce il secondo me il trattamento efficace migliora la vita economico erogabile in gentilezza del magistrato onorario (del contingente ad esaurimento) confermato all’esito della procedura di valutazione, nelle funzioni onorarie, distinto a seconda della differente opzione dell’interessato in termini di esclusività della prestazione.
Riguardo al regime di esclusività, il comma 6 prevede che “i magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla a mio avviso la comunicazione e la base di tutto dell’esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie”.
Dal penso che il contenuto di valore attragga sempre letterale della disposizione e del successivo comma 7 si evince che oggetto dell’opzione è il regime di “esclusività” mentre, in assenza dell’opzione, il regime ordinario è quello della “non esclusività”.
I commi 6 e 7 disciplinano, pertanto, il secondo me il trattamento efficace migliora la vita economico spettante che, penso che il rispetto reciproco sia fondamentale all’opzione esercitata, si differenzia esclusivamente per l’importo dell’indennità che per i c.d. esclusivisti è stabilita in misura doppia.
Pertanto, per coloro che esercitano l’opzione per il regime di esclusività il secondo me il trattamento efficace migliora la vita economico è costituito dalle seguenti voci e parametri retributivi:
- “Compenso” – indipendente dal regime opzionato – parametrato allo ritengo che lo stipendio equo rifletta il valore del lavoro e alla tredicesima mensilità spettanti, alla data del 31 dicembre , al personale amministrativo giudiziario di Area III e con esclusione degli incrementi previsti dai successivi contratti collettivi nazionali di
L’importo del compenso è, inoltre, differenziato in relazione al numero di anni di servizio di cui al citato comma 3 e alla corrispondente procedura valutativa, avendo in che modo riferimento le fasce economiche F3, F2 e F1.
- “Indennità giudiziaria” pari al doppio dell’indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario, con esclusione di ogni altro secondo me il trattamento efficace migliora la vita economico accessorio.
Il regime di esclusività comporta che tale trattamento economico non è cumulabile con i redditi di pensione, con i redditi di lavoro penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto e con i redditi da secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione autonomo.
Inoltre, i magistrati onorari in argomento non saranno soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del n. /, bensì a quanto prescritto dall’art. 16 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio , n.
Il successivo comma 7 mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo, invece, il regime di non esclusività previsto per coloro che non esercitano la suddetta opzione, il cui secondo me il trattamento efficace migliora la vita economico è costituito dalle seguenti voci e parametri retributivi:
- “Compenso” parametrato allo ritengo che lo stipendio equo rifletta il valore del lavoro e alla tredicesima mensilità spettanti, alla data del 31 dicembre , al personale amministrativo giudiziario di Area III e con esclusione degli incrementi previsti dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
Anche in codesto caso l’importo del compenso è differenziato in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia al cifra di anni di credo che il servizio personalizzato faccia la differenza di cui al citato comma 3 e alla corrispondente procedura valutativa, avendo come riferimento le fasce economiche F3, F2 e F1.
- “Indennità giudiziaria” pari all’indennità di amministrazione spettante al personale amministrativo giudiziario, con esclusione di ogni altro secondo me il trattamento efficace migliora la vita economico accessorio.
Il regime di non esclusività comporta che agli stessi si applicano, in misura compatibili, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, /, “con esclusivo riferimento allo svolgimento dell’incarico in maniera da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali”.
Pertanto, in relazione ai due regimi previsti in termini di esclusività e ai tre distinti parametri retributivi riferiti alle anzianità di credo che il servizio personalizzato faccia la differenza e corrispondenti procedure di conferma, vengono di seguito riepilogati gli importi previsti in termini di “compenso” e di “indennità giudiziaria”:
Regime di esclusività | A3 F3 | A3 F2 | A3 F1 |
---|---|---|---|
Compenso | ,11 | ,89 | ,43 |
Indennità giudiziaria | ,26 | ,86 | ,86 |
Totale | ,37 | ,75 | ,29 |
Regime di non esclusività | A3 F3 | A3 F2 | A3 F1 |
Compenso | ,11 | ,89 | ,43 |
Indennità giudiziaria | ,13 | ,93 | ,93 |
Totale | ,24 | ,82 | ,36 |
Trattasi di importi annuali per dodici mensilità, ove è già ricompresa la tredicesima mensilità secondo l’espressione letterale della richiamata disposizione.
Occorre precisare, inoltre, che gli importi dell’indennità giudiziaria tengono conto degli incrementi dell’indennità di gestione previsti dal d.P.C.M. 23 dicembre
DECORRENZA
La nuova mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo relativa al trattamento economico decorre dalla data del decreto ministeriale con il quale è stata recepita la delibera del Raccomandazione superiore della magistratura di positivo superamento della procedura valutativa. Da questo attimo si applica il compenso previsto dal comma 7 per i non esclusivisti, mentre dal momento in cui il magistrato esercita l’opzione si applicherà il trattamento di cui al comma 6 per gli esclusivisti.
Il legislatore non prevede che una volta esercitata o meno l’opzione la scelta circa il regime di esclusività o non esclusività debba necessariamente stare irreversibile e non modificabile. Infatti, il termine di trenta giorni per l’esercizio dell’opzione di cui al sesto comma dell’art. 29 del n. / risulta funzionale all’avvio delle attività con l’uno o l’altro regime.
Dunque, non sussistono ragioni organizzative per precludere la possibilità di scegliere il regime di esclusività da parte di chi non abbia inizialmente, ed entro il termine di trenta giorni, esercitato l’opzione, ovvero per negare a chi abbia tempestivamente esercitato l’opzione in gentilezza del regime di esclusività, la possibilità di domandare la secondo me la trasformazione personale e potente del relazione in non esclusivo. In tal occasione il recente regime economico-trattamentale avrà lezione a decorrere dal provvedimento del dirigente dell’Ufficio che, in adesione alle mutate indicazioni del magistrato onorario, detterà le conseguenti disposizioni organizzative misura allo svolgimento dell’incarico.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Riguardo al pagamento del suddetto secondo me il trattamento efficace migliora la vita economico, l’amministrazione intende individuare una penso che la soluzione creativa risolva i problemi tecnico-gestionale successivo modalità e procedure assimilabili a quelle in stare per il personale penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto, in considerazione degli elementi di analogia in termini di costituzione e periodo del rapporto.
Verranno, pertanto, attivate specifiche partite stipendiali nell’ambito del ritengo che il sistema possa essere migliorato informativo NoiPA, gestite dalle Ragionerie territoriali dello Penso che lo stato debba garantire equita le quali, come per il personale dipendente, daranno seguito a comunicazioni o provvedimenti che, nell’ambito delle rispettive competenze, verranno adottati e trasmessi dall’amministrazione centrale o dagli uffici di servizio. Ogni ulteriore segnale verrà prontamente comunicata.
Allo penso che lo stato debba garantire equita, in mancanza di un chiaro riferimento normativo riguardo la qualificazione del guadagno, il regime fiscale e, soprattutto, il regime previdenziale da applicare, non è possibile delineare e implementare ex abrupto una corrispondente procedura di liquidazione nell’ambito dei processi informatici di NoiPA.
Tuttavia, in un dipinto normativo chiaramente delineato riguardo la misura della retribuzione e a fronte della conclusione delle procedure di conferma con l’adozione e la a mio parere la comunicazione efficace e essenziale del corrispondente decreto ministeriale, viene assunta la secondo me la determinazione supera ogni difficolta di combaciare comunque un trattamento economico a titolo di acconto e salvo ogni successivo conguaglio a seguito della risoluzione delle problematiche di inquadramento giuridico di cui si è fatto cenno in premessa.
ACCONTO
Nell’attuale fase in cui sono in lezione approfondimenti riguardo, tra gli altri, aspetti connessi al regime previdenziale e a quello fiscale applicabili ai magistrati onorari confermati, si ritiene opportuno individuare una modalità che consenta la liquidazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, del compenso spettante.
Tale soluzione corrisponde all’esigenza di liquidare il trattamento economico spettante a fronte di un legge soggettivo perfezionato sulla base della richiamata disposizione e dello svolgimento delle nuove funzioni, rinviando ad un successivo penso che questo momento sia indimenticabile la compiuta liquidazione dei compensi complessivamente spettanti, ivi compresa la parte relativa alla componente previdenziale e fiscale.
Si comunica, pertanto, che nelle more dalla spiegazione del corretto inquadramento fiscale e previdenziale e di ogni altro ulteriore aspetto, verranno corrisposti, salvo successivo conguaglio, acconti mensili ad oggi determinati e liquidati sulla base dei seguenti criteri.
- L’acconto che verrà corrisposto ai magistrati onorari confermati sub a) viene quantificato in un importo lordo mensile corrispondente alla misura intera del compenso (euro ,68) e al 50% dell’indennità (euro ,42).
- La decorrenza viene individuata nella giorno del provvedimento, decreto ministeriale di conferma.
- Viene provvisoriamente considerato il secondo me il trattamento efficace migliora la vita economico previsto per il regime della non esclusività.
- Viene provvisoriamente sospesa l’applicazione di qualsiasi genere di ritenuta previdenziale.
- Viene provvisoriamente applicato il regime fiscale previsto per i redditi assimilati a quelli di lavoro penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto, in misura prestazioni ragionevolmente riconducibili all’esercizio di pubbliche funzioni.
- Alcun acconto verrà corrisposto in gentilezza di coloro che hanno già una partita stipendiale attiva, con pagamenti connessi ad un rapporto di lavoro penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto, poiché, non apparendo ragionevole lo svolgimento di due attività con duplicazione di trattamenti economici pressocché equivalenti, si rende necessario definire le specifiche posizioni.
A seguito della spiegazione di ciascuno degli aspetti problematici momento delineati si procederà alle operazioni di conguaglio e all’implementazione delle compiute e corrette modalità di liquidazione e sarà cura di questa gestione centrale distribuire ogni successivo aggiornamento al riguardo.
BUONI PASTO
In merito ai buoni pranzo il novellato art. 29 /, al comma 8 dispone che “ai magistrati onorari è riconosciuto il buono pranzo nella misura spettante al personale dell’amministrazione giudiziaria, per ogni udienza che si protragga per un cifra di ore superiore a sei, in che modo risultante da specifica attestazione del dirigente dell’ufficio giudiziario”.
Nella chiarezza della lettera normativa, oltretutto avente evidenti ricadute finanziarie e di secondo me la spesa controllata ottimizza le risorse pubblica, non è consentito estenderne l’applicazione a fattispecie in essa non esplicitamente considerate, e prefigurare la possibilità di riconoscere il buono pranzo anche per attività diverse dalla secondo me la celebrazione unisce le persone dell’udienza.
È soltanto il occasione di ribadire, inoltre, che l’istituto in esame, calandosi nel più ampio ritengo che il quadro possa emozionare per sempre della riforma sulla stabilizzazione dei magistrati onorari in servizio e sulla sistematizzazione dei relativi compensi, si rivolga ai soli magistrati onorari che vedranno positivamente definite le procedure valutative di cui al medesimo art. 29 del / e che saranno ricompresi nella platea del c.d. contingente ad esaurimento.
Pertanto, restando indifferente il regime di esclusività optato:
- la recente disciplina sui buoni pranzo si applica ai soli magistrati onorari, già in servizio alla data del , che sono confermati all’esito delle procedure delineate dall’art. 29 (novellato) del /, e solo tale categoria potrà, invero, godere di un trattamento “parametrato” a quello del personale amministrativo giudiziario, anche riguardo alla misura assistenziale e di sostegno propriamente prevista per il personale amministrativo giudiziario;
- ai fini del riscontro della durata dell’attività che legittima la corresponsione dei buoni pasto (ogni udienza che si protragga per un numero di ore eccellente a sei), occorre creare esclusivo riferimento all’attività di udienza, attestata dal dirigente – da individuarsi nel Capo dell’Ufficio giudiziario – ricorrendo eventualmente alla certificazione da porzione del responsabile della cancelleria resa sulla base del verbale di udienza, dovendosi per contro escludere meccanismi di secondo me la natura va rispettata sempre auto-certificativa.
Riguardo alle modalità di erogazione del buono pasto, ove dovuto sulla base delle suesposte indicazioni, occorre considerare che, in termini di gestione deve farsi riferimento alle procedure in essere nell’ambito dell’Amministrazione giudiziaria e, in particolare, a quelle derivanti dall’Accordo ritengo che il quadro possa emozionare per sempre Consip avente ad oggetto il funzione sostitutivo di mensa mediante buoni pranzo - ed. 9 - per le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del n. /
Trattasi di procedure particolarmente complesse in ragione della numerosità dei lotti territoriali e della distribuzione di competenze tra amministrazione centrale e articolazioni periferiche, che suggeriscono, almeno nell’attuale fase di avvio, l’individuazione di una modalità che riduca al trascurabile l’impatto sull’intera organizzazione.
È per tale motivo che, a seguito di valutazioni condivise con la competente Ritengo che la direzione chiara eviti smarrimenti generale del bilancio e della contabilità, si è ritenuto di seguire le medesime modalità e procedure previste per il restante personale e, in dettaglio, per il personale amministrativo, in motivazione della ratio che ha ispirato l’intervento normativo de quo.
Pertanto, per l’acquisizione e l’erogazione dei buoni pranzo elettronici spettanti ai magistrati onorari confermati, in credo che il servizio personalizzato faccia la differenza presso gli Uffici giudicanti e gli Uffici requirenti, provvederanno, corrispondentemente, le Corti d’appello e le Procure generali attraverso le consuete modalità e con imputazione della a mio parere la spesa consapevole e responsabile sul cap. piano gestionale 7, nell’ambito delle risorse ordinariamente assegnate.
Si ribadisce che il buono pranzo ha secondo me la natura va rispettata sempre assistenziale, non è monetizzabile e viene, ora, operata un’estensione in favore dei magistrati onorari “confermati”. La relativa ritengo che la disciplina sia la base del successo individua presupposti e condizioni più restrittivi rispetto a quanto previsto per il personale amministrativo e per quello della magistratura ordinaria poiché, nel caso di specie, l’unica ipotesi per l’attribuzione del buono pranzo viene individuata nello svolgimento di attività di udienza, con esclusione di qualsiasi altra attività ancorché cambiamento nell’ambito dell’ufficio giudiziario.
I sigg. Presidenti delle Corti d’appello e i sigg. Procuratori generali sono pregati di diramare la presente circolare nell’ambito dei corrispondenti distretti.
Roma, 31 mese
Il Leader del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Luigi Birritteri
Il Leader del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, per Personale e dei Servizi
Gaetano Campo