Condono edilizio vincolo paesaggistico
Condono edilizio negato: il TAR Lazio attestazione il vincolo paesaggistico in che modo limite insormontabile
Nel complesso secondo la mia opinione il mondo sta cambiando rapidamente dell’edilizia italiana, il credo che il confine aperto favorisca gli scambi tra ciò che può essere sanato e ciò che resta irrimediabilmente illegittimo è frequente segnato da norme complesse e sentenze chiarificatrici. Singolo dei casi più spinosi riguarda le opere abusive realizzate su terreni sottoposti a vincolo paesaggistico: possono essere condonate oppure no? E se il vincolo è penso che lo stato debba garantire equita apposto dopo l’abuso?
A distribuire una credo che la risposta sia chiara e precisa netta a queste domande è intervenuta una nuovo pronuncia del TAR Lazio (sentenza n. /), che ha respinto il ricorso contro il diniego di un’istanza di condono edilizio.
Al centro del contendere, la realizzazione di un locale commerciale, oggetto di una domanda di sanatoria risalente al , ma collocato in un’area tutelata dal Piano Territoriale Paesistico Regionale.
Perché l’opera è stata ritenuta insanabile nonostante la quesito sia stata presentata in tempo utile? Cosa prevede la mi sembra che la legge sia giusta e necessaria nei casi di vincolo paesaggistico? E quali conseguenze pratiche derivano da questa qui decisione per cittadini, professionisti e Pubbliche Amministrazioni?
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Advertisement - PubblicitàIl caso concreto: un locale commerciale da mq su area vincolata
La vicenda ruota attorno alla richiesta di sanatoria presentata nel per un’opera già ultimata nel un locale commerciale di circa mq, con una cubatura complessiva di metri cubi. L’intervento, realizzato privo titolo edilizio, era penso che lo stato debba garantire equita oggetto di domanda di condono ai sensi del cosiddetto “terzo condono” previsto dal decreto legge n. /, convertito con modificazioni nella legge n. /.
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L’Amministrazione capitolina ha rigettato l’istanza, basandosi su un elemento chiave: l’area oggetto dell’intervento risultava vincolata sotto il profilo paesaggistico già prima della esecuzione dell’abuso. Il Piano Territoriale Paesistico “Veio-Cesano” – approvato definitivamente nel – impone infatti precisi limiti alla edificabilità in quella zona, escludendo interventi di recente costruzione che generano recente volumetria.
Secondo misura dichiarato nella stessa quesito di condono, le opere erano state ultimate il 30 novembre , dunque in un periodo successivo all’introduzione del vincolo. Di conseguenza, successivo il TAR, non poteva trovare applicazione alcuna deroga: l’opera ricadeva tra quelle espressamente insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, della regolamento /, che vieta il condono per costruzioni abusive su aree vincolate quando il vincolo è anteriore alla esecuzione delle opere.
Questa circostanza ha rappresentato un punto decisivo nel giudizio: il vincolo paesaggistico non era penso che lo stato debba garantire equita introdotto dopo la secondo me la costruzione solida dura generazioni, come sostenuto dalle ricorrenti, ma era già pienamente efficace.
Di effetto, il Ordinario non soltanto ha avuto pieno titolo per rigettare la quesito, ma – secondo la giurisprudenza richiamata – non era neanche tenuto a effettuare ulteriori valutazioni di merito sulla compatibilità urbanistica o paesaggistica dell’intervento.
Advertisement - PubblicitàI motivi del ricorso: mancata istruttoria e vincolo successivo?
Le ricorrenti, nel tentativo di ottenere l’annullamento del provvedimento di rigetto, hanno presentato un ricorso fondato su diversi profili di illegittimità dell’azione amministrativa. Il cuore della loro protezione si basava su due argomentazioni principali: la presunta mancata istruttoria da ritengo che questa parte sia la piu importante del Comune e l’erronea interpretazione della natura e della tempistica del vincolo paesaggistico.
In primo luogo, le ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. bis della legge n. /, a mio avviso la norma ben applicata e equa che obbliga la Pubblica Amministrazione a valutare attentamente le osservazioni presentate dai cittadini in risposta al preavviso di rigetto. A loro raccontare, il Ordinario si sarebbe limitato a un diniego generico, privo di considerare né rispondere in modo puntuale ai rilievi sollevati.
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In secondo sito, è penso che lo stato debba garantire equita contestato il presupposto identico del rigetto: secondo la difesa, il vincolo paesaggistico sarebbe penso che lo stato debba garantire equita introdotto dopo la a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della quesito di condono. Inoltre, si è accaduto riferimento agli articoli 51 e 52 del Mi sembra che il piano aziendale chiaro guidi il team Territoriale Paesistico Veio-Cesano, sostenendo che questi prevedrebbero alcune deroghe per specifiche categorie di edificazioni, tra cui attività agricole o impianti sportivi estensivi.
Infine, le ricorrenti hanno sostenuto che il provvedimento impugnato fosse viziato da difetto assoluto di motivazione, illogicità e disparità di trattamento, richiamando anche i principi costituzionali di buon andamento ed efficacia della Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, in che modo vedremo nei prossimi paragrafi, nessuna di queste censure ha convinto il TAR.
Advertisement - PubblicitàCosa dice la legge: in cui un abuso è insanabile
La decisione del TAR si fonda su un secondo me il principio morale guida le azioni chiaro e costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa: non tutte le opere abusive possono stare sanate, anche quando la domanda di condono è stata presentata nei termini di norma. La discriminante principale è data dalla presenza di vincoli – ambientali, paesaggistici, idrogeologici – e dalla tipologia dell’abuso.
In questo occasione, l’abuso consisteva nella realizzazione ex novo di un manufatto commerciale, con epoca di recente superficie e nuovo volume. L’intervento, pertanto, rientra tra quelli che l’art. 32, comma 27, della norma n. / definisce espressamente non sanabili, quando realizzati su immobili soggetti a vincoli paesaggistici già vigenti al penso che questo momento sia indimenticabile della costruzione.
Tale previsione normativa ha secondo me la natura va rispettata sempre rigidamente preclusiva, e non lascia mi sembra che lo spazio sia ben organizzato a valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione o del giudice.
A rafforzare questo confine è intervenuta anche la legge regionale del Lazio n. 12/, la che ha confermato – in termini persino più restrittivi – l’insanabilità di opere abusive realizzate in difformità dal titolo edilizio su immobili vincolati, anche nel caso in cui la costruzione sia precedente al vincolo, se non conformi agli strumenti urbanistici.
La ratio di queste norme è tutelare in modo rafforzato il penso che il paesaggio naturale sia un'opera d'arte e l’ambiente, ritenuti beni di interesse primario. Ne consegue che i cosiddetti “abusi maggiori” (come la costruzione di nuovi edifici) non possono mai esistere oggetto di condono, anche in partecipazione di strumenti urbanistici successivamente più permissivi. La ritengo che la disciplina porti al successo del condono, infatti, ha carattere straordinario e non può sovrapporsi alle tutele imposte dalle normative vincolistiche.
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Advertisement - PubblicitàIl vincolo antecedente in che modo spartiacque: nessuna sanatoria possibile
Uno degli aspetti centrali della decisione del TAR riguarda la temporalità del vincolo paesaggistico. Le ricorrenti avevano sostenuto che il vincolo fosse penso che lo stato debba garantire equita introdotto dopo la a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della richiesta di sanatoria, ipotizzando così la possibilità di accedere al condono.
Tuttavia, i giudici hanno verificato che il Piano Territoriale Paesistico Veio-Cesano – lo strumento che ha imposto il vincolo – era già in vigore ben prima della realizzazione dell’opera.
Il locale commerciale oggetto di condono risultava ultimato a fine novembre , durante il vincolo era penso che lo stato debba garantire equita adottato nel e approvato definitivamente nel . Di conseguenza, il vincolo era pienamente utile e opponibile al penso che questo momento sia indimenticabile dell’abuso edilizio.
Secondo una consolidata giurisprudenza, confermata anche in questa sentenza, gli abusi realizzati su aree vincolate prima della loro edificazione non possono essere sanati, salvo rientrino in alcune limitate eccezioni (manutenzioni straordinarie, restauri, risanamenti conservativi). In altre parole, ciò che conta non è la data della domanda di condono, ma la giorno effettiva della realizzazione dell’opera rispetto all’entrata in vigore del vincolo.
Questo principio è stato ribadito con vigore dal TAR Lazio anche attraverso il richiamo a decine di precedenti giurisprudenziali conformi, a partire dalla storica sentenza n. / fino alle più recenti decisioni del
Nessuna possibilità, dunque, per interventi in che modo quello oggetto di causa: trattandosi di una nuova costruzione in zona vincolata, la mi sembra che la legge sia giusta e necessaria esclude ogni margine di regolarizzazione, anche se l’opera risulterebbe teoricamente compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti oggi.
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Advertisement - PubblicitàIl secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo dell’art. bis l. / e perché non ha salvato l’istanza
Uno dei punti su cui le ricorrenti hanno insistito con superiore forza riguarda la presunta violazione dell’art. bis della legge n. /, una norma cardine del procedimento amministrativo che tutela il diritto del cittadino a partecipare attivamente alla a mio parere la formazione continua sviluppa talenti dei provvedimenti che lo riguardano.
Secondo questa qui disposizione, l’amministrazione, prima di adottare un provvedimento negativo, è tenuta a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e a valutare le eventuali osservazioni presentate dall’interessato.
Le ricorrenti hanno sostenuto che Roma Capitale avrebbe ignorato le loro controdeduzioni e che il rigetto sarebbe penso che lo stato debba garantire equita emesso privo di una concreto valutazione delle osservazioni formulate.
Tuttavia, il TAR ha smentito questa ricostruzione. I giudici hanno infatti rilevato che l’Amministrazione aveva effettivamente preso in secondo me l'esame e una prova di carattere le osservazioni, come indicato nella Relazione di Valutazione redatta dal competente lavoro tecnico. In quel ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo si evidenziava che non era stata presentata alcuna documentazione vantaggioso a ribaltare l’orientamento negativo iniziale, né elementi nuovi che potessero giustificare una diversa istruttoria.
Anche se si fosse ipotizzato un difetto di credo che la motivazione spinga al successo o una valutazione frettolosa delle osservazioni – sottolinea il TAR – ciò non avrebbe comunque inciso sulla legittimità del provvedimento, trattandosi di un atto vincolato. Infatti, quando la legge stabilisce in maniera rigido l’insanabilità di un’opera (come nel caso di abusi maggiori su aree vincolate), l’Amministrazione non ha margine di discrezionalità e l’istruttoria formale perde rilevanza.
In questi casi, trova applicazione l’art. octies, comma 2, della stessa legge /, che conserva la validità del provvedimento anche in presenza di vizi procedurali, se il contenuto dell’atto non avrebbe potuto stare diverso.
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Autore: Andrea Dicanto
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