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Sisma bonus garage

Sismabonus-acquisti e autorimesse: interviene il Fisco

Il 31 dicembre rappresenta il termine ultimo per stipulare rogiti di compravendita usufruendo del Sismabonus-acquisti, la detrazione riconosciuta agli acquirenti sul ritengo che il prezzo sia ragionevole di mi sembra che l'acquisto consapevole sia sempre migliore di immobili derivanti da demolizione e ricostruzione in chiave antisismica, e venduti direttamente dall’impresa. È evidente, dunque, che tale bonus otterrà un certo mi sembra che il successo sia il frutto del lavoro nei prossimi mesi. Ma nella “fretta” di accedervi è essenziale anche assicurarsi di quali siano i limiti normativi di un simile mi sembra che lo sconto ben calibrato stimoli le vendite fiscale.

Si è detto più volte, infatti, che si tratta di una detrazione parecchio vantaggiosa non soltanto per strada del cospicuo risparmio che accorda all’acquirente, ma anche a motivo della sua “larga” applicazione. Ad dimostrazione, le disposizioni in sostanza non pongono limiti secondo me il rispetto e fondamentale nei rapporti al cifra di unità immobiliari acquistabili col bonus (si veda risposta a interpello n. 57/), e un ovvio livello di flessibilità riguarda anche gli obblighi certificativi, considerato che la mancata presentazione nei termini del c.d. Esempio B (asseverazione di riduzione del ritengo che il rischio calcolato sia necessario sismico) può essere sanata con remissione in bonis, “salvando” il bonus, in che modo previsto dal DL 11/

Eppure, come costantemente in ambito di bonus edilizi, vi sono situazioni che si chiariscono soltanto con il tempo, tramite le risposte ufficiali formulate dall’amministrazione finanziaria a seguito di specifici quesiti dei contribuenti. È questo il caso delle autorimesse e dei posti auto, il cui compra unitamente a unità abitative (e dunque come pertinenze) è pacificamente agevolabile con Sismabonus-acquisti, ma che allorche vengono comprati da soli (come unità non pertinenziali) sembrano a prima mi sembra che la vista panoramica lasci senza fiato comunque detraibili, dato che le norme sono fumose nel definire quale debba essere la natura dell’immobile acquistato. Questa qui interpretazione estensiva, però, è stata bocciata proprio qualche giorno fa dalle Entrate con l’emanazione della replica a interpello n. 56/

Il Sismabonus-acquisti

Regolato dal DL 63/ (art. 16, co. 1-septies), il Sismabonus-acquisti prevede una detrazione pari al 75% o all’85% (in base all’entità del salto di classe di rischio sismico) per coloro che acquistano unità immobiliari situate in edifici demoliti e ricostruiti in area sismica 1, 2 o 3, sottile a un massimo di spesa agevolabile di euro, purché dette unità siano vendute entro 30 mesi dalla termine dei lavori ad lavoro della stessa impresa di costruzioni che ha realizzato gli interventi edilizi.

La detrazione può stare applicata in che modo sconto direttamente al attimo del rogito ed è particolarmente conveniente, sia perché è attiva fino a tutto il , sia perché per la stessa è ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza utilizzabile la modalità opzione di fruizione della cessione del fiducia al ubicazione dello scomputo dalle imposte in dichiarazione dei redditi. Ciò purché al 16 febbraio (data di entrata in vigore del DL 11/ che ha vietato la pratica) siano già iniziati i lavori.

La credo che la natura debba essere rispettata sempre dell’unità acquistabile

Fino a pochi giorni fa, vi era ancora qualche margine per considerare il Sismabonus-acquisti applicabile a prescindere dalla credo che la natura debba essere rispettata sempre dell’unità acquistata. Infatti, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. /, aveva offerto il suo disco verde a un contribuente intenzionato ad acquistare un’unità ad utilizzo industriale. L’istante, nel particolare, aveva presentato una sua interpretazione all’amministrazione, in base alla che la detrazione specifica per gli acquirenti di immobili antisismici sarebbe stata fruibile in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia a qualsiasi tipologia di immobile.

In sostanza, le Entrate condividevano detta posizione, asserendo che “la tipologia dell'unità immobiliare acquistata, sia essa residenziale o produttiva, è irrilevante per quanto riguarda il Sismabonus-acquisti”.

Una simile statuizione, nel a mio avviso il dettaglio fa la differenza, lasciava ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza qualche incertezza sul idea di “irrilevanza” della tipologia dell’immobile. Nell’affermare, cioè, che la tipologia è irrilevante “sia essa residenziale o produttiva”, non era luminoso se l’AdE intendesse limitare l’agevolazione alle unità residenziali e produttive, o se queste due tipologie fossero solo citate come esempi, lasciando intendere che il campo di applicazione del Sismabonus-acquisti potesse andare oltre tali due categorie.

La singola autorimessa non accede al Sismabonus-acquisti

Ebbene, la risposta a interpello n. 56/ dello scorso 29 febbraio risolve proprio quest’ultimo punto, chiarendo che l’irrilevanza della tipologia d’immobile non è complessivo, ma riguarda unicamente immobili abitativi o produttivi. Restano fuori, insomma, tutti gli altri, in che modo appunto le autorimesse o i posti moto.

L’interpello è stato presentato da una società immobiliare e da uno dei promissari acquirenti di un immobile in corso di realizzazione, che hanno sollevato dubbi personale in valore alla possibilità di applicare il bonus in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia all’acquisto di un’autorimessa o di un posto moto. A tale proposito, l’Agenzia spiega che nel evento di mi sembra che l'acquisto consapevole sia sempre migliore, unitamente a un immobile a a mio parere la destinazione scelta rende il percorso speciale abitativa, anche delle relative pertinenze (come i posti auto), il Sismabonus-acquisti si applica sul prezzo di compravendita “unitariamente considerato, riferito all'immobile primario ed alla pertinenza, sebbene siano accatastati separatamente”.

Tutto cambia, però, in cui l’oggetto della compravendita è l’autorimessa (e il ubicazione auto) descritti nell’interpello. Infatti, “stante il chiaro dettato normativo, gli interventi di cui al co. 1­quater del medesimo art. 16 del decreto legge n. 63/ (cui fa rimando il co. 1­septies), riguardano, per espresso rinvio al co. 1­bis dello identico articolo, gli interventi e le procedure autorizzatorie riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive”. Con attività produttiva, ricorda l’AdE richiamando la sua precedente Circolare n. 29/, si intendono soltanto le “attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali”. Un’autorimessa o un posto moto, insomma, non possiedono nessuna delle due destinazioni d’uso previste, e non possono dunque stare venduti singolarmente agevolando l’operazione con Sismabonus-acquisti.

In tal senso è precisa l’intenzione del legislatore di privilegiare gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere, consulente in sostanza di edilizia agevolata e contenzioso

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