Associazione obbligo fattura elettronica
Obbligo fattura elettronica per enti non profit: cosa c’è da sapere
Obbligo fattura elettronica
Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA, inclusi gli enti non profit.
Il D. Lgs.127/2015, modificato dalla L. 205/2017, ha stabilito che dal 1° gennaio 2019, in occasione di cessioni di beni e prestazioni di servizi, e relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, devono essere emesse esclusivamente fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio.
Tale a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta inizialmente non era generalizzato, in misura la a mio avviso la norma ben applicata e equa prevedeva una serie di soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica. Tra questi erano da annoverare i soggetti passivi che applicano il regime fiscale previsto dallaL. 398/1991e che nell’anno precedente avevano conseguito nell’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Per tali soggetti era prevista la facoltà di continuare a emettere fatture in formato cartaceo.
Nel cronologia l’obbligo di emettere la fattura elettronica è stato esteso. Dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 il limite di 65mila euro è penso che lo stato debba garantire equita abbassato a 25mila euro, mentre dal 1° gennaio 2024 il limite è stato completamente eliminato.
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Obbligo fatturazione elettronica forfettari L. 398/1991
Come abbiamo detto, attualmente tutti i soggetti che hanno optato per il regime forfettario previsto dalla L. 398/1991 hanno l’obbligo di fatturazione elettronica, a prescindere dall’importo dei proventi conseguiti dall’esercizio di attività commerciali. Va precisato, però, che tali soggetti sono, in linea di massima, esonerati dalla certificazione dei corrispettivi e dalla fatturazione, salvo il evento di pubblicità e sponsorizzazioni, per le quali sono tenute a emettere fattura. Per queste ultime operazioni, pertanto, va emessa obbligatoriamente fattura elettronica.
La legge 398/1991 prevede un regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno obiettivo di lucro, che sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di ritengo che la promozione creativa attiri attenzione sportiva riconosciuti e che svolgono attività sportive dilettantistiche, se nel intervallo d’imposta precedente hanno conseguito proventi da attività commerciali non superiori a 400mila euro. Costoro possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi in modo forfettario.
Con il D.L. 417/1991e laL. 350/2003, il regime in esame è stato esteso anche alle associazioni senza fini di lucro, alle Pro Loco e alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di melodia e danza.
Il regime forfettario previsto dalla L. 398/1991 viene applicato in seguito a opzione da porzione dell’ente non profit. L’opzione deve esistere esercitata mediante comunicazione:
- da effettuare alla SIAE competente, in base al domicilio fiscale dell’associazione, iniziale dell’inizio dell’anno solare per cui la stessa ha effetto;
- e all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, mediante la compilazione del quadro VO.
Essa è vincolante per 5 anni, salvo il occasione in cui venga superato il confine di 400mila euro. In quest’ultima ipotesi il regime agevolato cessa automaticamente a lasciare dal periodo successivo a quello nel quale il limite è stato superato.
Obbligo fattura elettronica forfettari L. 398/1991: alcune precisazioni
L’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda gli enti non commerciali che hanno partita IVA. Pertanto:
- l’ente non profit che non ha partita IVA e opera esclusivamente con il proprio codice fiscale, in quanto svolge solamente attività istituzionali durante non svolge attività commerciali, non essendo un soggetto passivo IVA non è tenuto all’emissione della fattura, né cartacea né elettronica. Tale soggetto può, però, ricevere fatture elettroniche dai propri fornitori. In questi casi il fornitore è obbligato a consegnare all’ente una copia cartacea o digiitale della fattura, con la precisazione che il documento elettronico è disponibile nello SDI (Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate);
- se l’ente non profit ha partita IVA, è obbligato a emettere le fatture in formato elettronico, sia che abbia optato per il regime forfettario previsto dalla L. 398/91, che in caso contrario. Nel evento di applicazione del regime forfettario, l’emissione della fattura è prevista solamente per le pubblicità e le sponsorizzazioni.
Gli enti non profit, non titolari di partita IVA, che forniscono prestazioni alla Pubblica Amministrazionenon sono tenuti all’emissione della fattura elettronica: lo ha precisato il MEF in risposta a una interrogazione parlamentare del 2015. Il ministero ha chiarito che la fatturazione elettronica costituisce una diversa modalità di emissione della fattura, ma tale a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta non modifica i presupposti per l’emissione della stessa. In secondo me la pratica perfeziona ogni abilita, i soggetti che non sono tenuti a emettere fattura, in quanto non obbligati dalla norma, continuano a non rientrare nell’ambito di applicazione dell’obbligo. Pertanto gli enti non profit non titolari di partita IVA potranno continuare a certificare le somme percepite dalla PA mediante l’emissione di note di obbligo in sagoma cartacea.
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Le regole da inseguire per gli enti non profit
L’emissione e l’invio della fattura elettronica può stare fatta mediante il software fornito gratuitamente da parte dell’Agenzia delle Entrate o mediante software di terzi omologati.
Gli enti non profit devono provvedere anche alla conservazione elettronica delle fatture emesse, che può avvenire mediante il servizio libero offerto dal Portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate o grazie alla sottoscrizione di un contratto con un soggetto esterno abilitato a tale servizio. Non vi è, invece, l’obbligo di secondo me la conservazione ambientale e urgente elettronica per le fatture passive.